Compiti e finalità
L’attività di cancelleria è prettamente giuridica e ad essa è affidata la cura per la corretta redazione degli atti del Vescovo e della Curia (decreti, nomine, nihil obstat, autorizzazioni, deleghe, licenze, etc…). Spetta al Cancelliere vidimare, notificare ed archiviare tali atti e curare che gli Atti più importanti dell’Autorità ecclesiastica siano pubblicati sul Bollettino Ecclesiastico. Segue inoltre direttamente l’iter per le ordinazioni e le consacrazioni, curando la corretta prassi giuridica e l’effettiva annotazione.
Nello stesso modo la Cancelleria archivia, ed eventualmente indirizza, gli atti ufficiali provenienti dalle autorità ecclesiastiche e civili.
Offre consulenze e assistenza agli Enti ecclesiali (Parrocchie, Istituti, Associazioni, etc…) e persone per tutto quanto riguarda l’ambito del diritto canonico e del diritto ecclesiastico.
Collabora con gli altri uffici di Curia (in particolare con l’Ufficio Sacramenti, l’Ufficio Liturgico, l’Ufficio Informatico, gli Uffici Amministrativi, l’Istituto Sostentamento del Clero) per tutto quanto ha attinenza con l’aspetto giuridico e le posizioni giuridiche delle persone fisiche e giuridiche.
Assume competenze e incarichi eventualmente attribuiti (ad es. il Bollettino Ecclesiastico).
Cancelliere: mons. Massimo Boarotto
tel. 045 8083789 / 045 8083711
e-mail: cancelleria@diocesivr.it
La modifica dell'art. 147 del Codice Civile italiano
Il 7 febbraio 2014 è entrata in vigore la nuova formulazione dell’art. 147 del Codice Civile disposta dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013.
Tale articolo, unitamente agli articoli 143 e 144 del Codice Civile italiano (che sono rimasti invariati), deve essere letto dal sacerdote celebrante agli sposi, al termine della celebrazione, prima di sottoscrivere l'Atto di Matrimonio, a norma della Notificazione della Congregazione per i Sacramenti del 3 giugno 1985, in applicazione dell'articolo 8, comma primo, dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense tra la Santa Sede e lo Stato Italiano.
La nuova formulazione dell’art. 147 del Codice Civile è la seguente:
«Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis».
Ove si ritenga, si può leggere anche il testo dell’art. 315-bis del Codice Civile:
L’art. 315-bis del Codice Civile (Diritti e doveri del figlio)
«Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa»
Per richiedere informazioni per ottenere Certificati Storici di Battesimo o di Matrimonio antecedenti il 1871 è necessario inviare una mail a: certificati@diocesivr.it precisando tutti gli elementi utili a reperire eventuali atti. È previsto un contributo per spese di cancelleria. Prima di richiedere qualsiasi certificato storico, leggere con attenzione il vademecum sottostante.
Vademecum richiesta certificati storici
Costituito a partire dal 1575 l'Archivio contiene oltre 600 anni di storia della chiesa veronese.
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Disciplina dei sacramenti
L'Ufficio Disciplina dei Sacramenti, attualmente affidato alla Cancelleria vescovile, si occupa di quanto concerne l’aspetto disciplinare della corretta e legittima amministrazione dei Sacramenti in Diocesi. Esso cura ciò che riguarda la loro valida e lecita celebrazione, in modo particolare del Matrimonio.
È suo compito predisporre i decreti autorizzativi e prestare consulenza ai sacerdoti nei casi difficili di adeguata e corretta amministrazione. Collabora con la Cancelleria, l’Ufficio per la Pastorale Liturgica e il Servizio Diocesano per il Catecumenato.
Questi possono essere i casi particolari più frequenti in cui rivolgersi all'Ordinario o all'Ufficio prima di iniziare l’istruttoria matrimoniale:
- Matrimonio di un cattolico battezzato con un non battezzato.
- Matrimonio di un battezzato nella chiesa cattolica con un battezzato non cattolico.
- Matrimonio di persone già sposate civilmente tra loro.
- Matrimonio di persone già sposate solo civilmente e divorziate.
- Matrimonio solo canonico.
- Matrimonio non trascrivibile agli uffici dello Stato civile.
Tutti gli altri casi in cui il Decreto Generale della C.E.I. sul Matrimonio Canonico (1991) richiede di avere dispense o licenze dell'Ordinario Diocesano prima di procedere alla Celebrazione del Rito del Matrimonio.